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In diversi interventi abbiamo sottolineato l'importanza di un confronto pubblico sulla sanità, a partire anche dai numeri, perchè solo così è possibile definire, nella complessità di questo settore,  un percorso condiviso. In fondo si tratta della nostra salute e di quella delle nostre famiglie ed è essenziale la massima condivisione delle scelte.

Oltre ai Comitati di partecipazione dei cittadini, che hanno intensificato la loro attività in questi ultimi anni, un elemento potenzialmente rilevante per la discussione sulla sanità è rappresentata dalla Conferenza dei sindaci, ma è sentire comune che non abbiano peso: ma è proprio così?

Purtroppo la legislazione italiana è affetta da difetti profondi per la mancata emanazione di testi unici (e la legislazione sanitaria regionale lo richiederebbe...) che rendano coerenti le norme vigenti.  Per la Conferenza dei Sindaci il riepilogo normativo seguente - tutto basato su testi vigenti - evidenzia pienamente la complessità di lettura. Ma i poteri ci sono e le Leggi li richiamano chiaramente: sulla lettura dei bisogni della popolazione, sui bilanci, sulla verifica dell'andamento generale i Sindaci  trasmettere valutazioni e proposte ed  è previsto il loro parere obbligatorio sui Piani di Area vasta. Inoltre, il recente Decreto legislativo 171/2016 in materia di nomina dei Direttori generali richiede un parere delle Conferenze dei Sindaci sui Direttori generali nella verifica a 24 mesi.

Il tutto in un contesto di principi di rapporti interni alla Regione Marche che, all'articolo 36 commi 1 e 2 del proprio Statuto, prevede che :

"1. La Regione informa i propri rapporti con le autonomie locali a criteri di pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di complementarità di funzioni e di leale collaborazione nell’interesse delle comunità rappresentate.
2. La Regione adotta forme e procedure di confronto, raccordo e partecipazione delle autonomie locali alla propria attività legislativa ed amministrativa".

I Sindaci, che hanno vissuto in questo periodo, a fronte delle crescenti richieste, una drammatica riduzione dei finanziamenti statali (come mostrato in una recente relazione della CGIA di Mestre), sono per ogni cittadino, al pari della Stazione dei Carabinieri o del Comando di Polizia, l'immagine diretta della presenza dello Stato e non possono quindi non essere soggetti al centro del dibattito politico sulla sanità.

Naturalmente devono, come tutti i cittadini, avere a disposizione i dati e le informazioni per conoscere e comprendere il sistema sanitario, altrimenti è evidente il rischio di piegarsi ad una logica di campanile.  D'altra parte, in una fase così difficile per l'Italia, la sanità costituisce per molti comuni un elemento essenziale per l'economia locale e anche questa dimensione di lettura non deve essere sottovalutata.

Quindi la Conferenza dei Sindaci potrebbe contare ma deve essere messa in grado contribuire ad un progetto di sistema sanitario. 

 


Allegato: normativa vigente in materia di competenze della Conferenza dei Sindaci:

Articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

 

Arrticolo 6 comme 1 della Legge regionale 28 giugno 1994, n. 22:

1. Al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, in ogni USL viene costituita la conferenza dei sindaci dei comuni compresi all'interno della USL la quale provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al legale rappresentante della USL ed alla Regione.

 

Articolo 8 comma 1 della Legge Regionale 25 luglio 1996, n. 26:

Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL esprimono i bisogni sanitari delle rispettive comunità locali e provvedono a proporre linee di indirizzo nell'ambito della programmazione regionale e ad esercitare le funzioni di verifica dell'attività dell'Azienda USL per il tramite della Conferenza dei Sindaci secondo quanto disposto dal decreto legislativo di riordino e dall'articolo 6 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22. Spetta altresì alla Conferenza dei Sindaci l'esame degli atti di cui all'articolo 28, comma 2.

 

Articolo 20 bis comme 1bis e 2 della Legge Regionale 20 giungo 2003 n. 13 (testo vigente):

1 bis. Alle riunioni della Conferenza sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali confederali.
2. La Conferenza esercita funzioni propositive e consultive relative al livello di area vasta e, in particolare, esprime parere obbligatorio sui piani di area vasta.

Articolo 2 - comma 4 del Decreto Legislativo 171/2016:

Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore  generale, la regione, entro sessanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attivita' di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti.

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